Cass. pen. n. 31390 del 30 marzo 2023

Testo massima n. 1


REATI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE - "Famiglia" e "convivenza" ex art. 572 cod. pen. - Nozione - Conseguenze - Cessazione della convivenza "more uxorio" - Maltrattamenti in famiglia - Configurabilità - Esclusione - Atti persecutori ex art. 612-bis, comma secondo, cod. pen. - Sussistenza.


In tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché è configurabile l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 38336 del 2022

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 572 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.
Costituzione art. 25

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