Cass. civ. n. 849 del 5 novembre 1996
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'avvocato, cui il Consiglio nazionale forense — con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione) — abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell'esercizio della professione forense non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione contro la decisione anzidetta conseguendone in caso contrario l'inammissibilità di tale impugnazione.
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