Cass. civ. n. 4191 del 6 maggio 1996
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La circostanza che la sottoscrizione del ricorso per cassazione, da parte del difensore munito di valida procura speciale, sia illeggibile, ovvero contenga soltanto una sigla, non incide sull'ammissibilità dell'atto, qualora non sia contestata la provenienza di tale sottoscrizione dal difensore medesimo.
Testo massima n. 2
La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del ricorrente, apposta sulla procura speciale in calce o a margine del ricorso per cassazione (e quindi a maggior ragione l'analoga omissione riguardante — come nella specie — la copia notificata) costituisce una mera irregolarità, che non comporta la nullità del mandato ad litem, poiché tale nullità non è comminata dalla legge né la predetta formalità incide sui requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto — individuabile nella formazione del rapporto processuale attraverso la costituzione in giudizio del procuratore nominato —, salvo che la controparte non contesti, con valide e specifiche ragioni e prove, l'autografia della firma non autenticata.
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