Cass. civ. n. 4817 del 22 settembre 1984
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Qualora l'originale del ricorso per cassazione rechi la firma del difensore munito di procura speciale, nonché l'autenticazione ad opera del medesimo della sottoscrizione della parte conferentegli detta procura, la mancanza di tale firma e di tale autenticazione nella copia notificata non spiega effetti invalidanti, sempreché la copia stessa contenga elementi idonei ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore fornito di mandato speciale (quali la menzione della procura nell'epigrafe del ricorso, la sua trascrizione, l'attestazione dell'ufficiale giudiziario in ordine alla richiesta di notificazione).
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