Cass. civ. n. 31444 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE Processo con pluralità di domande contrapposte - Reciproca soccombenza - Individuazione del soggetto “maggiormente soccombente” - Criteri.


In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte "maggiormente soccombente" occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi "maggiormente soccombente" la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1269 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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