Cass. civ. n. 31491 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE Subentro di nuova impresa aggiudicatrice dell’appalto - Art. 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013 - Non “armonizzabilità” delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell’impesa uscente con l’organizzazione aziendale dell’impresa subentrante - Fatto impeditivo - Sussistenza - Onere della prova - A carico dell’impresa subentrante.


In tema di cambio di gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 7 del c.c.n.l. igiene ambientale aziende private FISE del 12 aprile 2013, l'eventuale "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, rappresenta un fatto impeditivo, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere dimostrato dall'impresa subentrante.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12910 del 2022

Normativa correlata

Contr. Coll. 12/04/2013 art. 7
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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