Cass. civ. n. 31530 del 13 novembre 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro - Concordato fallimentare con terzo assuntore - Decreto di omologazione - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Base imponibile - Passività accollate - Esclusione - Ragioni.


In tema di imposta di registro, al decreto di omologazione del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicata l'imposta di registro, in misura proporzionale, computata sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 21113 del 2022

Normativa correlata

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21 com. 3
DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 124

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