Cass. civ. n. 3157 del 02 febbraio 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - REDDITI ASSIMILATI Giudici di pace - Compenso - Assoggettamento a tassazione - Esclusione della detrazione di cui all'art. 13 Tuir - Illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.


È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 50, comma 3, del Tuir nella parte in cui escludono l'applicabilità ai compensi percepiti dai giudici di pace della detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente, poiché la retribuzione connessa al rapporto di lavoro subordinato ha, in base alla disciplina costituzionale e ordinaria, presupposti e finalità differenti da quelli del compenso per l'esercizio di pubbliche funzioni e ciò giustifica la diversità del trattamento fiscale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10774 del 2020

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 13 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 50 com. 3

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