Cass. pen. n. 31574 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Sentenza assolutoria - Fatto diverso ex art. 521 cod. proc. pen. - Annullamento in appello - Ricorso per cassazione dell’imputato - Interesse ad impugnare - Sussistenza - Ragioni.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che, avendo ritenuto la ricorrenza di un fatto diverso e più grave rispetto a quello contestato, abbia annullato, ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., la sentenza assolutoria di primo grado e ordinato la trasmissione degli atti al pubblico ministero, sussistendo un concreto interesse dell'imputato ad impugnare in ragione della situazione peggiorativa che consegue alla sentenza di annullamento. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, per effetto dell'annullamento ex art. 521 cod. proc. pen. della sentenza assolutoria di primo grado, il processo regredisce alla fase delle indagini, nella quale l'imputato è posto, di certo, in condizione di difendersi, circostanza che, tuttavia, non elimina il pregiudizio a lui derivante dall'intervenuta caducazione della prima decisione, a lui favorevole).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 607
Costituzione art. 111