Cass. pen. n. 31606 del 30 maggio 2024
Testo massima n. 1
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975 - Contrasto con l’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, conseguenze penali diverse e deteriori rispetto a quelle stabilite per la detenzione domiciliare quale pena sostitutiva, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alle luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflattive che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).
Nessuna massima correlata
Normativa correlata
Costituzione art. 3 CORTE COST.
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST. PENDENTE
Legge 26/07/1975 num. 354 art. 51 CORTE COST.
Legge 24/11/1981 num. 689 art. 56 CORTE COST. PENDENTE
Legge 24/11/1981 num. 354 art. 72
Legge 18/12/2010 num. 199
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 30 com. 8
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE
Legge 27/09/2021 num. 134 art. 1 com. 17 lett. N CORTE COST.
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 71 com. 1 CORTE COST. PENDENTE