Cass. civ. n. 5123 del 9 marzo 2005

Testo massima n. 1


La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell'udienza è inammissibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d'atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perché ne sia permessa la produzione, ma perché alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Né è possibile, nell'udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poiché al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.

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