Cass. civ. n. 2829 del 26 febbraio 2002

Testo massima n. 1


In tema di ammissibilità del ricorso per cassazione, qualora la pronuncia del giudice di merito abbia fatto applicazione di usi locali a lui noti, usi, peraltro, non direttamente a conoscenza del giudice di legittimità, è necessario, ove il ricorrente lamenti l'error iuris nell'applicazione dell'uso stesso, che agli atti del processo risulti già allegata la relativa prova documentale, non essendone consentita per la prima volta la produzione in sede di legittimità (art. 372 c.p.c.), e non essendo consentita la cassazione della sentenza per fini «esplorativi», per verificare, cioè, in sede di giudizio di rinvio, se l'asserita violazione sussista o meno (principio affermato dalla S.C. in tema di mediazione).

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