14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2409 del 16 giugno 1975
Testo massima n. 1
Nel ricorso per cassazione proposto, ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 1, c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, opera il divieto di produrre nuovi documenti, di cui all’art. 372 primo comma, c.p.c.; detto divieto è inapplicabile solo nella diversa ipotesi del regolamento preventivo di giurisdizione, in ordine al quale è consentito alle parti di produrre, ai fini della decisione della questione di giurisdizione, le prove documentali che avrebbero potuto esibire in sede di merito, ove l’istanza di regolamento non fosse stata proposta.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]