Cass. civ. n. 6886 del 19 novembre 1983
Testo massima n. 1
La produzione in sede di legittimità di nuovi documenti, vietata a norma dell'art. 372 c.p.c., salvo che si tratti di documenti attinenti alla ammissibilità del ricorso e del controricorso ed alla nullità della sentenza impugnata, comporta solo la mancata presa in considerazione di tali documenti da parte della Corte di cassazione e non l'inammissibilità del ricorso.