Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13011 del 31 maggio 2006

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 13011 del 31 maggio 2006

Testo massima n. 1

L’art. 372 c.p.c., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l’unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un’ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall’art. 24 Cost. Pur se conseguentemente ammissibile, la produzione della documentazione anagrafica — non costituendo il certificato anagrafico prova idonea del diverso luogo di residenza del destinatario della notifica rispetto al luogo ove la notifica è stata effettuata — è peraltro inidonea a dimostrare ex se la nullità della notificazione dell’atto di citazione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze