14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 18129 del 13 settembre 2005
Testo massima n. 1
Nella nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rientra — quale nullità propria o originaria — la nullità derivante da giudicato interno per inammissibilità del ricorso in appello, atteso che tale sentenza, decidendo nonostante il giudicato formatosi, non è idonea, ai sensi dell’art. 156 del codice di rito, a raggiungere il proprio scopo disciplinando il rapporto controverso e non è, pertanto, conforme alla fattispecie legale; d’altra parte, diversamente opinando, sarebbe vulnerato il principio del ne bis in idem posto nell’interesse pubblico e volto anche ad evitare che — attraverso attività inutili — si metta in pericolo il bene, costituzionalmente protetto, della ragionevole durata del processo. Conseguentemente, la relativa documentazione [ nella specie la copia notificata della sentenza di primo grado ai fini del superamento del termine breve per impugnare ] può essere legittimamente prodotta nel giudizio di cassazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]