14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 653 del 2 febbraio 1989
Testo massima n. 1
Le nullità della sentenza — presa in considerazione dall’art. 372 c.p.c. al fine di consentire la produzione di nuovi documenti in cassazione — non sono soltanto quelle derivanti dalla mancanza di requisiti formali della sentenza, ma anche quelle che dal procedimento si ripercuotono direttamente sulla sentenza medesima e la cui esistenza può essere dedotta e provata per la prima volta in sede di legittimità con idonea produzione documentale come la nullità della sentenza in conseguenza della mancata automatica interruzione del processo a seguito della morte del procuratore della parte con esso costituita. [ Nel caso, la corte ha ritenuto ammissibile la produzione di certificato attestante la morte del procuratore della parte, sopravvenuta nel corso del giudizio d’appello, tuttavia proseguito sino alla sentenza ].
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