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Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10967 del 9 maggio 2013

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10967 del 9 maggio 2013

Testo massima n. 1

Nel giudizio di legittimità, possono essere prodotti, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 369 c.p.c., e ai sensi dell’art. 372 c.p.c., solo i documenti che attengono all’ammissinbilità del ricorso e non anche quelli concernenti la allegata fondatezza del medesimo. [ Nella specie, relativa a domanda di indennità perequativa di cui all’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, la S.C. ha ritenuto che non riguardasse l’ammissibilità del ricorso, ma il merito della pretesa, la produzione di una sentenza definitiva del giudice amministrativo, concernente il riconoscimento di tale trattamento retributivo per un periodo antecedente alla novazione del rapporto di lavoro, proseguito sulla base di un nuovo regolamento contrattuale e nei confronti di un ente di nuova costituzione ].

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