Cass. civ. n. 11650 del 18 maggio 2006
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
La società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un'altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., a meno che il resistente non l'abbia — nel controricorso, e non successivamente, nella memoria ex art. 378 c.p.c. — esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell'impugnazione.