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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15616 del 26 luglio 2005

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15616 del 26 luglio 2005

Testo massima n. 1

A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 ed in particolare della generalizzazione che quest’ultima ha fatto del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che le quante volte il ricorrente in cassazione [ o il controricorrente, in relazione alla notifica del controricorso ] riscontri che il perfezionamento della notificazione nei riguardi della controparte destinataria sia avvenuto in data successiva alla scadenza del termine di impugnazione, ancorché il perfezionamento nei propri riguardi [ momento della consegna dell’atto da notificarsi all’ufficiale giudiziario ] si sia collocato anteriormente a quella data e, dunque, la notificazione debba reputarsi tempestiva, al fine di dimostrare ritualmente che il ricorso [ o il controricorso ] è stato notificato tempestivamente, debbono far constare che il momento di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario si è collocato prima della scadenza del termine per l’esercizio del diritto di impugnazione [ e del termine per la notifica del controricorso ]. Tale dimostrazione dev’essere data o attraverso la ricevuta, rilasciata dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 109 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, dell’incarico affidatogli e della consegna dell’atto da notificarsi o, qualora il notificante non si sia fatto rilasciare la detta ricevuta al momento dell’incarico, attraverso idonea attestazione dello stesso pubblico ufficiale della data di ricezione dell’atto da notificare. L’introduzione nel processo in cassazione di tale documentazione, ove non avvenga direttamente all’atto del deposito del ricorso [ come, ad esempio, se la ricevuta non si sia chiesta al momento della consegna dell’atto e si richieda un’attestazione senza che sia rilasciata entro il termine per il deposito ], deve, poi, avvenire nelle forme di cui al secondo comma dell’art. 372 c.p.c., dovendosi escludere la possibilità di una produzione soltanto all’udienza, in quanto contraria alla lettera ed alla finalità del suddetto secondo comma, che è di tutela al tempo stesso del contraddittorio e della possibilità che l’udienza del giudizio di cassazione si svolga in una situazione in cui la Corte abbia già certezza sull’ammissibilità del ricorso.

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