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Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9093 del 21 giugno 2002

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 9093 del 21 giugno 2002

Testo massima n. 1

La produzione di atti e documenti di cui all’art. 372 c.p.c., riguardanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, da parte dell’intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla corte [ nella specie, per verificare l’intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno ] a condizione che l’intimato stesso partecipi alla discussione orale.

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