14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3736 del 28 marzo 2000
Testo massima n. 1
Al fine di assicurare la garanzia del contraddittorio nella trattazione delle questioni relative all’ammissibilità del ricorso per cassazione — questioni che danno luogo ad una fase autonoma del processo comprendente una sia pur limitata attività istruttoria relativamente alle fonti di prova addotte a fondamento delle stesse — l’adempimento della notificazione dell’elenco dei documenti al riguardo prodotti può essere validamente surrogato da un’adeguata indicazione degli stessi nel controricorso, mentre la loro produzione non deve necessariamente avvenire negli stessi termini fissati per il deposito del ricorso o del controricorso, ma, in assenza della precisazione del relativo termine da parte dell’art. 372, secondo comma, c.p.c., può ritenersi consentita fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione [ salva restando la facoltà del difensore della controparte di richiedere un rinvio per formulare eventuali rilievi ].
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Testo massima n. 2
Allo scopo di dimostrare l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il decorso del termine breve di impugnazione, la sentenza impugnata con la relata della sua notificazione può essere prodotta dal controricorrente anche in fotocopia, poiché per i documenti di cui è ammessa la produzione in base all’art. 372 c.p.c. non è prescritto il requisito dell’autenticità della copia, previsto invece dall’art. 369 riguardo alla copia della sentenza depositata dal ricorrente, ed è quindi applicabile la regola generale posta dall’art. 2719 c.c. [ che opera anche per gli atti pubblici ] sulla equiparazione della copia fotostatica all’originale, in difetto di una contestazione che abbia espressamente ad oggetto la sua conformità all’originale.
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