Cass. civ. n. 11474 del 16 maggio 2006

Testo massima n. 1


Il deposito di documenti nel giudizio di cassazione, che riguardi l'ammissibilità del ricorso, deve essere notificato alle parti anche quando il ricorso sia trattato con il rito camerale, onde tale documentazione non può essere presa in considerazione ove tale notifica sia mancata e ove difetti la prova che sulla relativa questione si sia formato il contraddittorio.

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