Cass. civ. n. 5891 del 24 marzo 2004

Testo massima n. 1


In sede di legittimità, la produzione di documenti diretti a dimostrare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti al ricorso rimane preclusa dalla mancata notifica alle altre parti mediante elenco, come richiede l'art. 372, secondo comma, c.p.c., a nulla rilevando che queste ultime non si siano costituite nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione.

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