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Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10904 del 10 luglio 2003

Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10904 del 10 luglio 2003

Testo massima n. 1

L’art. 372 c.p.c. consente che il deposito di documenti che riguardano l’ammissibilità del ricorso per cassazione o del controricorso avvenga anche oltre il termine previsto dall’art. 369 dello stesso codice, ma richiede che del deposito eseguito la parte dia comunicazione all’altra notificandogli un elenco. Pertanto, poichè la notificazione costituisce uno specifico procedimento volto a realizzare la conoscenza legale del fatto che ne costituisce l’oggetto, ove essa sia stata omessa la documentazione prodotta non può essere presa in considerazione, segnatamente quando la parte [ come nella specie ] non sia intervenuta all’udienza di discussione di cui all’art. 375 c.p.c.

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