Cass. civ. n. 8119 del 27 luglio 1999

Testo massima n. 1


Il deposito di documenti, non prodotti nelle pregresse fasi di merito, concernenti l'ammissibilità del ricorso per cassazione deve essere notificato alle controparti, perché ne abbiano legale conoscenza, a norma dell'art. 372 c.p.c., non potendo, in difetto, il loro deposito essere autorizzato dalla Corte.

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