14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2352 del 22 marzo 1990
Testo massima n. 1
L’autorizzazione a stare in giudizio integra un requisito di efficacia — non già di validità — della costituzione dell’ente pubblico e, pertanto, la dimostrazione della sua esistenza — ove l’atto non sia stato allegato al ricorso per cassazione né successivamente depositato e notificato alla controparte [ ancorché non costituita ] ai sensi dell’art. 372 c.p.c. — può essere fornita finché non sia iniziata la discussione del ricorso cui si riferisce l’autorizzazione stessa, sempreché sia presente il difensore della controparte. [ Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’Inadel in regime di commissariamento, sul rilievo che la deliberazione ex art. 5 del R.D. n. 3239 del 1928 del commissario a proporre il gravame era stata depositata all’udienza di discussione del ricorso medesimo, nella quale non era presente il difensore della controparte, non costituita ].
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