Cass. civ. n. 5480 del 14 marzo 2006
Testo massima n. 1
Il deposito di documenti relativi alla questione di nullità della sentenza impugnata è ammesso ex articolo 372 del codice di procedura civile anche al di fuori dei termini fissati dalla legge per resistere in cassazione e quindi sino all'udienza di discussione purché prima che sia iniziata la relazione della causa. (Nella specie è stata ritenuta tempestiva la allegazione alla memoria della parte resistente del provvedimento di correzione di errore materiale emesso da una corte di appello e avente ad oggetto l'indicazione nella sentenza impugnata per cassazione del terzo componente del Collegio).