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Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 1315 del 30 gennaio 2012

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 1315 del 30 gennaio 2012

Testo massima n. 1

Il procedimento in camera di consiglio presso la Corte di cassazione, previsto dall’art. 375 c.p.c., è ammissibile, nonostante la mancanza di un’espressa previsione, anche in ipotesi di manifesta improseguibilità del processo ex art. 382, terzo comma, c.p.c., inducendo a tale conclusione sia ragioni di economia processuale, desumibili dall’interpretazione costituzionalmente orientata della norma secondo il canone della ragionevole durata del processo, sia l’assenza di pregiudizio per il diritto di difesa delle parti, in quanto poste in grado di interloquire preventivamente sulla questione, a seguito della notificazione della relazione con le memorie di cui all’art. 380 bis c.p.c. e la richiesta di audizione in camera di consiglio, sia per l’identità strutturale del vizio di improseguibilità del processo rispetto a quelli, parimenti in rito, per cui è prevista la pronuncia camerale.

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