Cass. civ. n. 1878 del 27 gennaio 2011
Testo massima n. 1
La decisione della Corte di cassazione sull'estinzione per rinuncia che sia intervenuta successivamente alla comunicazione della fissazione della trattazione in pubblica udienza o alla notificazione e comunicazione della trattazione in camera di consiglio deve essere adottata dalla Corte in composizione collegiale con ordinanza, atteso che è tale la forma di decisione collegiale prescritta dall'art. 375, n. 3, c.p.c. per le dichiarazioni di estinzione del processo al di fuori del caso di rinuncia.
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