Cass. civ. n. 111 del 1 febbraio 1991
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Al fine della pronuncia in Camera di consiglio sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 375 c.p.c., l'adesione del difensore della parte ad uno sciopero, proclamato dalle associazioni di categoria dei magistrati e degli avvocati per il giorno della relativa adunanza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, non ne giustifica il rinvio, richiesto dal detto difensore, non comportando limitazioni al diritto di difesa anche considerato che il difensore medesimo non interviene a detta adunanza, e che, inoltre, il suo potere-dovere di redazione e deposito di memoria, non trova limite con riguardo allo svolgimento dell'adunanza stessa.
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