Cass. civ. n. 1007 del 24 giugno 1947
Testo massima n. 1
Il ricorso per cassazione nel quale manchino i motivi di cui all'art. 360 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile anche nel caso di pronuncia di ordinanza in camera di consiglio, nonostante che nell'art. 375, in relazione a tale ipotesi, sia previsto il rigetto del ricorso: su tale norma, infatti, contraria al sistema delle formule terminative del giudizio per cassazione prevale l'altra dell'art. 366, secondo la quale il ricorso deve contenere tra l'altro l'indicazione dei motivi, a pena di inammissibilità.
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