Avvocato.it

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12381 del 27 maggio 2009

Cassazione civile Sez. V sentenza n. 12381 del 27 maggio 2009

Testo massima n. 1

Nel giudizio di cassazione è inammissibile il deposito di memorie ex art. 378 c.p.c., prima dell’udienza di discussione, da parte dell’intimato che si sia costituito oltre il termine fissato nell’art. 370, primo comma, c.p.c. e non abbia concretamente partecipato alla discussione orale, costituendo tale partecipazione condizione indefettibile ai fini della sanatoria dell’attività processuale irritualmente compiuta nel lasso di tempo intercorso tra la scadenza del termine per la proposizione del controricorso e l’udienza predetta.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze