14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5575 del 23 giugno 1997
Testo massima n. 1
La nullità della sentenza d’appello [ derivante nella specie dall’essere stata emessa nonostante il decesso, in corso di causa, dell’unico procuratore delle parti ] non può essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità né essere ivi utilmente dedotta con le memorie presentate ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [ che hanno funzione meramente illustrativa di quanto esplicitato in ricorso ] ma può essere dichiarata solo in quanto abbia formato oggetto di specifico motivo di censura, dovendo essere fatta valere, conformemente al principio di cui all’art. 161, comma primo, c.p.c. nei limiti e secondo le regole proprie del ricorso per cassazione.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]