14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 112 del 11 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Poiché nel procedimento civile in cassazione non è consentito proporre motivi aggiunti o formulare per la prima volta censure per le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. — la funzione delle quali è soltanto quella di chiarire le ragioni giustificative dei motivi già debitamente svolti nel ricorso — non è sufficiente ad evitare la sanzione di inammissibilità del ricorso stesso il rinvio, in esso contenuto, a successiva memoria per l’illustrazione dei motivi, che in esso vengono soltanto enunciati, senza alcuna specificazione, precisazione o puntualizzazione del contenuto concreto delle censure.
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