Cass. pen. n. 31812 del 08 febbraio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - SPESE - Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Mancato accoglimento dell'impugnazione - Obbligo di condanna della parte civile alle spese del processo - Sussistenza - Ragioni.


In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand'anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 6501 del 2021

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 2

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