Cass. pen. n. 31812 del 08 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - SPESE - Impugnazione proposta dalla parte privata e dal pubblico ministero - Mancato accoglimento dell'impugnazione - Obbligo di condanna della parte civile alle spese del processo - Sussistenza - Ragioni.
In tema di spese nei giudizi di impugnazione, il giudice è tenuto a condannare la parte civile, la cui impugnazione avverso la sentenza di assoluzione non sia stata accolta, al pagamento di tutte le spese del processo, e non solo di quelle cui la stessa abbia dato causa, quand'anche sia stata proposta e disattesa analoga impugnazione del pubblico ministero, non contemplando, sul punto, alcuna eccezione la previsione generale di cui all'art. 592, comma 1, cod. proc. pen.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 592 com. 1
Legge 18/06/2009 num. 69 art. 67 com. 2