Cass. pen. n. 31840 del 17 maggio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - Giudizio di appello a seguito di annullamento con rinvio su ricorso del solo imputato - Giudicato implicito sul capo della sentenza non interessata dall'annullamento - Violazione del divieto di "reformatio in peius" - Sussistenza - Fattispecie.
Viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della sentenza di condanna su ricorso proposto dal solo imputato, non si attiene al giudicato implicitamente formatosi sul capo della decisione non interessato dalla pronuncia di annullamento. (Fattispecie in cui, all'esito del giudizio rescissorio, la Corte di appello aveva rideterminato in anni due la durata della misura di sicurezza di cui all'art. 609-nonies, ultimo comma, n. 2 cod. proc. pen., confermando sul punto la decisione di primo grado, senza tener conto della riduzione operata con la sentenza annullata).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 2