Cass. civ. n. 8991 del 5 giugno 2012
Testo massima n. 1
Ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti.
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