Art. 390 – Codice di procedura civile – Rinuncia
La parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale.
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto.
Del deposito dell'atto di rinuncia è data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14035/2025
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso (nella specie avvenuta sia con il ricorso per revocazione che con l'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c.) rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c.
Cass. civ. n. 19976/2024
Nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato. (Fattispecie in tema di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nella richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente e rimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti a sostegno di essa).
Cass. civ. n. 18531/2024
Nel giudizio di cassazione il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c., con la conseguenza che è priva di effetti la rinuncia successiva alla camera di consiglio della fissata adunanza camerale, essendosi già concluso il procedimento decisorio.
Cass. civ. n. 8759/2024
Nel giudizio di cassazione, tanto nell'ipotesi di estinzione per rinunzia (accettata), quanto nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, essendo siffatte pronunzie sostanzialmente assimilabili all'ipotesi di estinzione del processo per rinunzia all'azione, espressamente regolata dal comma 2 dell'art. 2668 c.c..
Cass. civ. n. 9474/2020
Quando alla rinuncia al ricorso per cassazione non abbia fatto seguito l'accettazione dell'altra parte, pur estinguendosi il processo, non opera l'art. 391, comma 4, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, che esclude la condanna alle spese in danno del rinunciante, spettando al giudice il potere discrezionale di negarla solo in presenza di specifiche circostanze meritevoli di apprezzamento, idonee a giustificare la deroga alla regola generale della condanna del rinunciante al rimborso delle spese sostenute dalle altre parti. (Dichiara estinto il processo, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/05/2016).
Cass. civ. n. 10140/2020
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, non avendo tale atto carattere "accettizio" per essere produttivo di effetti processuali e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, fatta salva, comunque, la condanna del rinunciante alle spese del giudizio. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 11/03/2011).
Cass. civ. n. 25625/2020
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del ricorso, resa dal difensore munito di mandato speciale, non può comportare la cessazione della materia del contendere - che presuppone che le parti si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso -, ma deve essere equiparata alla rinuncia ex art. 390 c.p.c., con la conseguenza che, in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3 di tale disposizione, la predetta dichiarazione, pur inidonea a determinare l'estinzione del processo, comporta la sopravvenuta inammissibilità del ricorso, atteso che l'interesse posto a fondamento di quest'ultimo deve sussistere non soltanto al momento dell'impugnazione, ma anche successivamente fino alla decisione della causa. (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/05/2014).
Cass. civ. n. 28182/2020
Nel giudizio di cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., fino a quando non sia cominciata la relazione all'udienza, o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non gli siano state notificate le conclusioni scritte del Procuratore generale nei casi di cui all'art. 380-ter c.p.c.; in caso di rinuncia tardiva, l'atto, benché invalido, esprime tuttavia in modo univoco la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente alla decisione, con conseguente sopravvenuta inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO).
Cass. civ. n. 11033/2019
La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.
Cass. civ. n. 34432/2019
In tema di giudizio di cassazione, la previsione dell'art. 390, comma 1, ultima parte, c.p.c. si deve intendere riferibile, quanto alla tempestività dell'atto di rinuncia, esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito previsto dall'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis 1 c.p.c., il termine utile per la rinuncia va individuato nel passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire una analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo 380 bis c.p.c.
Cass. civ. n. 14782/2018
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c.(notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il definitivo venire meno di ogni interesse alla decisione e comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
Cass. civ. n. 32584/2018
Alla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità, pronunciata a seguito di rituale rinuncia della parte ricorrente, non può conseguire la condanna ex art. 96 c.p.c., tenuto conto che la responsabilità aggravata, in tutte le sue ipotesi, involge una peculiare ed approfondita valutazione della complessiva condotta della parte a cui carico è richiesta, prevalendo l'immediatezza del rilievo estintivo della rinuncia anche sulle altre valutazioni pregiudiziali e preliminari in rito, quali l'inammissibilità o l'improcedibilità.
Cass. civ. n. 10934/2017
La rinuncia condizionata al ricorso per cassazione (nella specie, formulata subordinandone l’efficacia all’eventuale riscontro di un motivo di inammissibilità), anche se accettata dalla controparte, non può avere alcun effetto estintivo del procedimento, attesa l'impossibilita di constatare il verificarsi della condizione apposta.
Cass. civ. n. 20112/2017
In tema di procedimento di cassazione, qualora, dopo la notificazione del ricorso, ancorché non seguita dalla iscrizione a ruolo e dalla costituzione in giudizio, il ricorrente notifichi alla controparte, in pari data, rinuncia agli atti del procedimento instaurato con detto ricorso ed una rinnovazione dello stesso gravame, il perfezionarsi della rinuncia, per effetto di accettazione della controparte, ovvero, anche a prescindere dall’accettazione, se la controparte non abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento ed il passaggio in giudicato della sentenza di appello, sicché, a prescindere dagli eventuali diversi scopi che il rinunciante si fosse proposto, detta rinnovazione è inidonea a riattivare il precedente ricorso per cassazione ovvero ad instaurarne uno nuovo.
Cass. civ. n. 22269/2016
La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, che rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure, è efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. per la rinuncia al ricorso.
Cass. civ. n. 12743/2016
La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a determinare l'estinzione del giudizio se non notificata alle controparti costituite o comunicata ai loro difensori con apposizione del visto, ma vale comunque a far venire meno l'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso, restandone esclusa la reviviscenza ove la parte, con successiva memoria ex art. 378 c.p.c., sia tornata ad insistere per l'accoglimento dell'impugnazione.
Cass. civ. n. 9611/2016
La rinuncia al ricorso per cassazione, determinando l'estinzione del processo analogamente a quanto previsto per l'appello e la revocazione ex art. 395, n. 4 e 5, c.p.c., comporta, normalmente, il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo il caso in cui la stessa sia stata modificata nei suoi effetti nel corso del procedimento di impugnazione, attraverso atti adottati e con provvedimenti intervenuti al suo interno, da identificarsi esclusivamente nelle sentenze non definitive, di rito o di merito, sicché non è idonea ad influire sul suddetto passaggio in giudicato la transazione, intercorsa tra le parti, in cui sia stato precisato che, in conseguenza della rinuncia al ricorso, accettata dalla società "in bonis", doveva ritenersi passata in giudicato la sentenza, dichiarativa dello stato di insolvenza della medesima società - benchè opposta in primo grado ed ivi ritenuta nulla, con pronuncia confermata in sede di gravame - non rientrando quell'atto nel novero dei provvedimenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 338 c.p.c..
Cass. civ. n. 3971/2015
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Cass. civ. n. 901/2015
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione é invalido e, quindi, inidoneo a produrre effetti ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal difensore, salvo che quest'ultimo non sia munito di mandato speciale a questo effetto, poiché la formalità della duplice sottoscrizione è prescritta "ad substantiam".
Cass. civ. n. 25824/2014
Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso formulata dal ricorrente, ancorché espressa in via subordinata, determina senz'altro una pronuncia di estinzione del giudizio in quanto pregiudiziale anche rispetto alla declaratoria di inammissibilità del medesimo ricorso.
Cass. civ. n. 17187/2014
La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell'inizio di quest'ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione, che rileva solo ai fini delle spese.
Cass. civ. n. 18707/2013
In tema di ricorso per cassazione, qualora intervenga rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso principale ed il difensore del resistente, ricorrente incidentale tardivo, la sottoscriva "per accettazione", deve ritenersi che tale sottoscrizione esprima un'implicita dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione incidentale, donde la necessità della declaratoria di inammissibilità della stessa.
Cass. civ. n. 13715/2013
La necessità di assicurare l'economia dei giudizi e di interpretare le norme processali - in conformità con l'art. 111 Cost. - nel senso di garantire la ragionevole durata del processo comporta ce, anche nel giudizio di cassazione, nell'ipotesi di estinzione per rinunzia o inattività delle parti, deve essere giudizialmente ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2668 c.c., a condizione, tuttavia, che sussista una concorde richiesta delle parti anche posteriore al giudizio di legittimità. (Nel caso di specie, la richiesta di cancellazione proposta dalla parte intimata, già ricorrente incidentale, è stata rigettata dalla Suprema Corte in base al rilievo che, intervenuta la dichiarazione di rinuncia al ricorso e la relativa accettazione dell'intimato, né nella dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, né in quella di accettazione, e neppure nell'istanza di integrazione del dispositivo del decreto di estinzione del giudizio presentata dalla parte intimata, si è rinvenuta una concorde richiesta delle parti).
Cass. civ. n. 2259/2013
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all'art. 390, ultimo comma, c.p.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l'apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l'estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull'oggetto del contendere.
Cass. civ. n. 8991/2012
Ove il giudizio di cassazione si concluda con una dichiarazione di estinzione per rinuncia delle parti, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è consentito alla Corte di ordinare la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, e ciò sia con lo stesso provvedimento di estinzione, sia con un successivo decreto, se vi è concorde richiesta delle parti.
Cass. civ. n. 3876/2010
A norma dell'art. 390, ultimo comma, c.p.c., l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell'interesse al ricorso, ne determina comunque l'inammissibilità.
Cass. civ. n. 21894/2009
La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non ha carattere "accettizio" (non richiede cioè l'accettazione di controparte per essere produttivo di effetti processuali), e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.
Cass. civ. n. 19800/2009
La dichiarazione di rinunzia al ricorso per cassazione sottoscritta dal ricorrente e non dal suo difensore, pur non essendo idonea a produrre gli effetti dell'estinzione del processo, ancorché vi sia contestuale adesione del controricorrente e del difensore di questi, determina tuttavia l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Cass. civ. n. 16341/2009
La produzione, nel corso del giudizio di cassazione, del verbale di conciliazione tra le parti, dimostra che è venuto meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso va dichiarato inammissibile per essere cessata la materia del contendere, dovendosi valutare la sussistenza dell'interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, avuto riguardo non solo al momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche a quello della decisione.
Cass. civ. n. 460/2009
La rinuncia ad un diritto, se pure non può essere presunta, può tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare. La valutazione in concreto di tali comportamenti forma oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità. (Nella fattispecie, relativa ad un rapporto di finanziamento per la vendita rateale di una vettura, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito secondo cui la società finanziatrice, poiché aveva erogato il prestito all'acquirente per il tramite dell'autoconcessionaria venditrice, nonostante questa non le avesse trasmesso la documentazione comprovante l'iscrizione di ipoteca sul veicolo, ma avendola reclamata cinque anni dopo, implicitamente aveva rinunciato all'iscrizione ipotecaria).
Cass. civ. n. 23840/2008
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.
Cass. civ. n. 21876/2007
In tema di giudizio di cassazione e di procedimento per la decisione in camera di consiglio, il difetto di coordinamento tra la disposizione dell'art. 390, primo comma, c.p.c., secondo cui la parte può rinunziare al ricorso per cassazione «finchè non sia cominciata la relazione all'udienza o sia notificata la richiesta del pubblico ministero» e il nuovo procedimento per la decisione in camera di consiglio di cui agli artt. 375, 380 bis e, nella specie, 380 ter c.p.c., va risolto nel senso che la rinunzia risulterà consentita solo se proposta prima della notifica ai difensori delle parti della relazione del consigliere relatore, non potendo la rinunzia al ricorso interrompere il procedimento decisorio attivato con il deposito della relazione, al pari di quanto avviene nella pubblica udienza, ove l'obbligo della decisione non può essere frustrato dopo l'inizio della relazione (principio affermato in procedimento per regolamento di competenza rimesso all'adunanza della S.C. in camera di consiglio, in cui il ricorrente aveva notificato alla controparte l'atto di rinunzia all'istanza di regolamento di competenza successivamente alla notifica della relazione del consigliere relatore).
Cass. civ. n. 19255/2007
Nel regime processuale conseguente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40 del 2006, la previsione dell'art. 390 c.p.c. — che esclude che il ricorso per cassazione possa essere rinunciato dopo la notifica delle richieste del P.M. — si deve intendere riferibile esclusivamente al caso in cui la decisione venga adottata con il rito di cui all'art. 380 ter c.p.c., mentre, allorquando tale decisione abbia luogo con il rito di cui all'art. 380 bis c.p.c., il termine ultimo per la rinuncia è quello del passaggio in decisione del ricorso, non potendosi istituire un'analogia tra la notificazione delle conclusioni del P.M. e la notificazione della relazione di cui al medesimo art. 380 bis c.p.c. (fattispecie in tema di regolamento di competenza).
Cass. civ. n. 11154/2006
A differenza della rinuncia al ricorso per cassazione, la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso non esige un ulteriore speciale mandato o, in mancanza di esso, la sottoscrizione anche della parte, ma è rimessa alla discrezionalità tecnico-professionale del difensore, non realizzandosi in tal modo alcuno svuotamento sostanziale dell'impugnazione, attuato mediante un aggiramento della disciplina di cui all'art. 390 c.p.c. (che richiede non solo il consenso «attivo» della parte, ma anche l'acquiescenza della controparte), bensì una gestione pienamente discrezionale dell'impugnazione, dovuta a ragioni tecniche, e spesso necessaria per corrispondere ai mutamenti intervenuti negli orientamenti giurisprudenziali tra la proposizione del ricorso e la sua discussione in udienza pubblica.