Cass. civ. n. 23840 del 18 settembre 2008
Testo massima n. 1
L'atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione della parte cui sia stato notificato, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.