Cass. civ. n. 31868 del 15 novembre 2023

Testo massima n. 1


SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA Ad istanza di parte - Accoglimento della domanda attorea e contestuale rigetto della domanda formulata dal convenuto nei confronti del terzo chiamato - Condanna dell'attore al pagamento delle spese nei confronti del terzo chiamato - Divieto - Fattispecie.


che aveva condannato gli attori alla rifusione delle spese nei confronti dei terzi chiamati, nonostante la convenuta chiamante fosse risultata soccombente rispetto ad una delle domande proposte, in relazione alla quale pure doveva considerarsi effettuata la chiamata di terzi).

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 5262 del 2001

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

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