Cass. civ. n. 13422 del 20 luglio 2004

Testo massima n. 1


In tema di separazione e divorzio, in quanto l'appello deve essere proposto con ricorso, anche la riassunzione in sede di rinvio va fatta nella medesima forma e, come il tempestivo esperimento del gravame proposto invece con citazione resta pur sempre legato al deposito del relativo atto in cancelleria nei termini di legge, così occorre parimenti ritenere riguardo al giudizio di riassunzione in sede di rinvio, il quale, quindi, ove introdotto in forma di citazione anzichè in quella di ricorso, risulta tempestivamente incardinato, secondo quanto previsto dall'art. 393 c.p.c., soltanto qualora l'atto, entro il termine annuale fissato dall'art. 392, primo comma, c.p.c., sia stato altresì depositato in cancelleria.

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