Cass. civ. n. 538 del 19 gennaio 2000
Testo massima n. 1
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c. non comporta che a detta riassunzione debbano provvedere separatamente e distintamente tutte le parti interessate alla prosecuzione del giudizio, come si desume dal carattere non impugnatorio dell'atto di riassunzione e dal litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti del giudizio di cassazione, sicché una volta avvenuta ad opera di una delle parti la riassunzione, le altre parti possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma terzo, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto dalla legge per la riassunzione stessa.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi