Cass. civ. n. 6828 del 13 luglio 1998
Testo massima n. 1
Il giudizio di rinvio si caratterizza come giudizio rescissorio ai fini di colmare il vuoto aperto, nella controversia di merito, dalla pronuncia di cassazione, ed in esso le parti conservano la stessa posizione processuale del precedente procedimento, ed il thema decidendum è definito dalla pronuncia rescindente. Da ciò consegue che la riassunzione si caratterizzi come un mero atto di impulso processuale, posto che il giudizio, nei termini fissati dalla pronuncia della S.C., va considerato pendente fin dal momento della pubblicazione di questa, e le parti sono ricollocate nella posizione che avevano assunto nel giudizio conclusosi con la sentenza annullata.
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