Cass. civ. n. 4283 del 22 febbraio 2011

Testo massima n. 1


Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato. (Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE