Art. 630 – Codice civile – Disposizioni a favore dei poveri
Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l'uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s'intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio [43 c.c.] al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza.
La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l'uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l'incarico [631 c.c.].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 21503/2012
L'obbligo di depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese - entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione - una copia del bilancio societario e della documentazione ad esso correlata, sancito dall'art. 2435 c.c. e la cui inosservanza è sanzionata dall'art. 2630 c.c., deve intendersi gravante su ciascun amministratore della società, sicché, ove lo stesso rimanga inadempiuto, ognuno di loro risponde per fatto proprio, prescindendo l'irrogazione della sanzione da qualsiasi rapporto di solidarietà, e derivandone, quindi, che il pagamento della sanzione applicata per una tale inosservanza a carico di uno degli amministratori non può avere effetto estintivo del provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di un altro.
Cass. civ. n. 4283/2011
Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l'oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il testamento non contenga l'indicazione dell'onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del "de cuius" ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato. (Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l'onerato, nella "Caritas" locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui "rivolgersi per indicazioni precise").
Cass. civ. n. 23730/2006
In tema di reati societari, a seguito della sostituzione dell'art. 2630 c.c. per effetto del D.L.vo n. 61 del 2002, non costituisce illecito penale l'operazione, inquadrabile nel più ampio schema del c.d. leveraged by out con la quale, di una società operativa, sia ceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modo strumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e al fine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi essere destinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito con gli utili dell'attività posta in essere. (In motivazione la Corte ha specificato che la condotta descritta potrebbe integrare il diverso reato ex art. 223 comma secondo n. 2 L. fall., quale «operazione dolosa» ove si dia prova che il leveraged by out attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suo avvio, sorretto da un effettivo progetto industriale).
Cass. civ. n. 11844/2003
Le disposizioni testamentarie previste dall'art. 630 c.c., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e «simili», si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant'è vero che la norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell'ultimo domicilio del de cuius, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza attribuendone la qualità di chiamato. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha cassato con rinvio la decisione del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto infondata la pretesa del Comune di Loreto Aprutino all'adempimento da parte dell'erede del legato con il quale il testatore aveva disposto l'attribuzione di un fondo rustico a favore «dell'infanzia abbisognevole del Comune Loreto Aprutino).
Cass. civ. n. 3285/2000
In tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui, eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 c.p.p., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto. Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche, con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite. Eventuali notizie successive non possono avere incidenza, ex post, sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità.
Cass. civ. n. 64/1970
Qualora il testatore abbia indicato uno specifico uso nel disporre delle sue sostanze a favore dei poveri e incaricato un terzo di determinare il pubblico istituto beneficiario, questo terzo è legittimato a far valere l'esistenza e la portata di un siffatto incarico contro chi lo disconosca ovvero contesti la validità o il tenore della relativa clausola testamentaria.