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Art. 630 — Disposizioni a favore dei poveri

Art. 630 — Disposizioni a favore dei poveri

Le disposizioni a favore dei poveri e altre simili, espresse genericamente, senza che si determini l’uso o il pubblico istituto a cui beneficio sono fatte, s’intendono fatte in favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio [ 43 c.c. ] al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza.

La precedente disposizione si applica anche quando la persona incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico [ 631 c.c. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4283/2011

Le disposizioni testamentarie previste dall’art. 630 c.c. si caratterizzano per essere eccezionalmente dirette, in virtù delle ragioni umanitarie sottese alla volontà del testatore, verso destinatari indeterminati, appartenenti alla categoria dei poveri o bisognosi. A tal fine la norma prevede che il testamento determini il pubblico istituto a cui beneficio sono indirizzate le disposizioni in favore dei poveri in modo tale da onerare il soggetto indicato a destinare l’oggetto del lascito in favore dei bisognosi genericamente indicati dal testatore. Tuttavia, nell’ipotesi in cui il testamento non contenga l’indicazione dell’onerato e, dunque, in assenza di un ente che rappresenti tale cerchia di destinatari della disposizione testamentaria, essa deve intendersi effettuata a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del “de cuius” ed i beni sono devoluti al locale ente comunale di assistenza, cui viene attribuita la qualità di chiamato. (Nella specie è stato ritenuto sufficientemente individuato l’onerato, nella “Caritas” locale, indicata nella scheda testamentaria come il soggetto cui “rivolgersi per indicazioni precise”).

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Cass. civ. n. 11844/2003

Le disposizioni testamentarie previste dall’art. 630 c.c., che con elencazione meramente esemplificativa dei destinatari fa riferimento genericamente ai poveri e «simili», si caratterizzano per essere indirizzate a categorie di persone in largo senso bisognose ed indeterminate, tant’è vero che la norma, prevedendo che le disposizioni si intendano effettuate a favore dei poveri del luogo dell’ultimo domicilio del de cuius, stabilisce la devoluzione dei beni a favore del locale ente comunale di assistenza attribuendone la qualità di chiamato. (La Corte, nel formulare il principio sopra richiamato, ha cassato con rinvio la decisione del giudice di appello che, confermando quella di primo grado, aveva ritenuto infondata la pretesa del Comune di Loreto Aprutino all’adempimento da parte dell’erede del legato con il quale il testatore aveva disposto l’attribuzione di un fondo rustico a favore «dell’infanzia abbisognevole del Comune Loreto Aprutino).

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Cass. civ. n. 64/1970

Qualora il testatore abbia indicato uno specifico uso nel disporre delle sue sostanze a favore dei poveri e incaricato un terzo di determinare il pubblico istituto beneficiario, questo terzo è legittimato a far valere l’esistenza e la portata di un siffatto incarico contro chi lo disconosca ovvero contesti la validità o il tenore della relativa clausola testamentaria.

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