Cass. civ. n. 31935 del 16 novembre 2023

Testo massima n. 1


AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - ASSEGNAZIONE Impignorabilità ex art. 18, comma 3, l. n. 230 del 1950 - Riscatto del fondo in data antecedente al pignoramento - Applicabilità della disposizione - Esclusione - Fondamento.


L'impignorabilità dei diritti degli assegnatari di fondi agricoli alienati dagli enti di riforma agraria, prevista dall'art. 18, comma 3, della l. n. 230 del 1950 al fine di garantire l'effettività della coltivazione e la conservazione della destinazione fino al pagamento integrale del prezzo, non riguardando il diritto dominicale, ma il diritto di godimento degli assegnatari, non si applica se questi ultimi, in data antecedente al pignoramento, abbiano riscattato gli immobili, poiché in tal caso deve presumersi avvenuto il pagamento del corrispettivo e raggiunto lo scopo della norma, essendo ormai i fondi entrati nel circuito del libero commercio, affrancati dall'obbligo del primo assegnatario di coltivarli.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 27128 del 2021

Normativa correlata

Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18 com. 3
DPR 08/06/2001 num. 327 art. 58
Decreto Legge 20/06/2002 num. 122 art. 2
Legge 01/08/2002 num. 185 CORTE COST.

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