Cass. civ. n. 1975 del 27 aprile 1978

Testo massima n. 1


La sopravvenuta revocazione, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione elide l'interesse delle parti a conseguire una pronuncia sul ricorso medesimo, e, pertanto, comporta cessazione della materia del contendere, rilevabile, anche d'ufficio, dalla Corte di cassazione.

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