Cass. civ. n. 514 del 5 febbraio 1977

Testo massima n. 1


Il rimedio dell'opposizione di terzo ordinaria, che si inquadra tra i mezzi di impugnazione previsti dal vigente sistema processuale (art. 323 c.p.c.) ha carattere di azione rescissoria autonoma, distinta dall'azione che ha formato oggetto e materia del contendere nel processo precedente. Di conseguenza essa, anziché proporsi davanti al giudice ordinario di primo grado, va proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 405 c.p.c.

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