Cass. civ. n. 5311 del 10 marzo 2006

Testo massima n. 1


Il tentativo obbligatorio di conciliazione, introdotto dall'art. 410 c.p.c., novellato dall'art. 36 del D.L.vo n. 80 del 1998, riguarda solo le controversie di cui all'art. 409 e non può essere esteso alle controversie previdenziali per effetto del disposto di cui all'art. 442 dello stesso codice; del resto, per le controversie previdenziali (anche se solo per quelle che riguardano le domande proposte dall'assicurato per conseguire prestazioni previdenziali o assistenziali), opera lo specifico istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 443 c.p.c., improcedibilità rilevabile d'ufficio, peraltro, solo nella prima udienza di discussione.

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